STATUTO ASSOCIATIVO

Statuto Storico NUOVO Statuto

NUOVO STATUTO

Art.1 Scopo dell’Associazione
E’ costituita in Livorno l’Associazione di Promozione Sociale “Banda Città di Livorno APS” ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche. L’Associazione ha sede in Livorno, nei locali all’uopo destinati dall’Amm.ne comunale.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 dell'Art. 5 del codice del terzo settore.
L’associazione ha in particolare lo scopo dell’esercizio di attività musicale bandistica, quale servizio civico e quale contributo alla diffusione della cultura musicale della città.
Per l’adempimento dei fini suddetti e per la migliore preparazione tecnica dei giovani esecutori, nonché per assicurare la necessaria formazione delle nuove leve l’Associazione gestisce parallelamente una “Scuola popolare di strumenti per banda” ordinata da apposito regolamento.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.2 Patrocinio
L’Associazione è posta sotto il patrocinio del Comune di Livorno.

Art.3 Soci
Fanno parte dell’Associazione le seguenti due categorie di soci:
a) ordinari;
b) sostenitori.
c) fondatori
Appartengono alla categoria a) i soci che partecipano all’attività artistica con funzioni di esecuzione, concertazione o direzione.
Appartengono alla categoria b) i soci, persone fisiche o Enti, che intendono apportare all’attività e alla vita dell’Associazione il contributo del loro sostegno economico, promozionale e culturale in vista del raggiungimento dei fini sociali.
Sono soci fondatori i partecipanti all’assemblea del 14/01/1975.
Tra i soci sostenitori vi sono:
a) Il Comune di Livorno;
b) La Provincia di Livorno;
c) L’istituto AFAM MASCAGNI
Gli associati hanno il diritto di :
-eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
-esaminare i libri sociali;
-essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
-frequentare i locali dell’associazione;
-partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
-concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
-essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
-prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di :
-rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
-svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
-versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’assemblea.

Art.4  Ammissione e numero dei soci
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
-l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati .
L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione , chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione .
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4 bis. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 bis Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto , degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima .
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.5 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) Il Presidente;
b) Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
c) L’Assemblea;
d) Il Segretario;
e) Il Direttore Artistico.
f) L’organo di controllo

Art.6  Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’assemblea con voto diretto e segreto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente:
a) Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne sovrintende tutta l’attività organizzativa, artistica ed amministrativa;
b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;
c) Firma gli atti ed i provvedimenti relativi a tutti gli atti ed i provvedimenti relativi a tutti gli affari ed interessi dell’Associazione e da esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo e della Assemblea, ordinando le spese conseguenti nei limiti dei singoli stanziamenti di bilancio;
d) Sta in giudizio per l’Associazione, sia come attore che come convenuto, e compie gli atti conservativi.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) Il Presidente;
b) 6 membri eletti dall’Assemblea dei soci nel proprio seno (con voto diretto segreto e limitato);
c) Il Segretario, eletto dall’Assemblea dei soci;
d) Il Sindaco di Livorno o un suo delegato;
e) Il Presidente della Provincia o un suo delegato;
f) L’istituto AFAM MASCAGNI o un suo delegato.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti.
L’elezione avviene nel corso di apposita assemblea con voto diretto e segreto.
Per l’elezione dei componenti di cui alla lettera b), ogni elettore può votare per non più di quattro membri.
Sono eletti i 7 membri che ricevono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il componente del Consiglio Direttivo che, fra quelli di cui alla lettera b), riceve il maggior numero di voti nel corso delle elezioni, ha la qualifica di Vice Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
predisporre il Bilancio di esercizio e quello preventivo nonché l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Art.9 L’assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi , nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. .
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio .
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulla esclusione degli associati ;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento;
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione ;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
In assemblea straordinaria per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art 10 Altre competenze dell’Assemblea
L’Assemblea inoltre
a) Nomina del Direttore Artistico;
b) approva il bilancio preventivo;
c) approva il Programma artistico;
d) approva i compensi e indennità agli esecutori impegnati in servizi;
e) approva le variazioni patrimoniali.
Il conto consuntivo e il bilancio preventivo sono inviati prima dell’approvazione dell’assemblea al parere obbligatorio ma consultivo del Consiglio comunale di Livorno.
L’assemblea può delegare al Consiglio Direttivo le competenze di cui alle lettere c),d), specificando in quest’ultimo caso il limite entro cui il Consiglio Direttivo può esercitare tale delega.

Art.11 Il Segretario
Il segretario è eletto dall’Assemblea con voto diretto e segreto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il segretario:
a) Redige i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, che firma unitamente al Presidente;
b) Coadiuva il Presidente nella regolare tenuta di qualsiasi registro dell’Associazione, in particolare delle scritture e dei libri contabili;
L’assemblea può deliberare che il servizio di tesoreria e cassa dell’Associazione venga espletato attraverso conto corrente di corrispondenza aperto presso istituto bancario. In tal caso il Segretario si limiterà ad ordinare gli incassi ed a disporre per i pagamenti (sempre previo ordine scritto del Presidente).

Art.12 Il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico è nominato dall’assemblea e può essere scelto fra il personale insegnante dell’istituto AFAM MASCAGNI oppure tramite bando esterno.
Esercita le sue attribuzioni d’intesa con il Consiglio Direttivo.
Il Direttore Artistico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 13 L’Organo di controllo
L’Organo di controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per decisione dell’Assemblea.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
E’ costituito da tre membri, di cui due eletti dall’Assemblea con voto diretto e segreto ed uno designato dal Sindaco di Livorno tra il personale dirigente dell’Amministrazione comunale.
Dura in carica un triennio ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge , l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 Entrate dell’Associazione
L’associazione persegue i propri fini attraverso:
a) Le quote sociali;
b) Il contributo ordinario dell’Amministrazione comunale di Livorno;
c) I contributi e le oblazioni di enti e persone fisiche;
d) Gli onorari per servizi artistici forniti.
e) altri contributi pubblici e privati,
f) donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali.
g) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 Bilancio di esercizio, bilancio sociale ed informativa sociale
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore .L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 16   Obblighi dell’Associazione
L’Associazione ha l’obbligo di fornire i servizi artistici per manifestazioni che possono essere richieste dal Comune di Livorno.
Tale servizio sarà gratuito per le celebrazioni e manifestazioni di carattere nazionale.

Art. 17 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 18 Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
-libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
-registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
-libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente dell’associazione

Art. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 21 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.